Rateo Passivo e Scritture di Integrazione e Rettifica

Rateo Passivo e Scritture di Integrazione e Rettifica- La redazione di un Bilancio d’esercizio è un’operazione che richiede molta attenzione e il rispetto di norme di legge generali e fiscali precise. Una certa importanza è rivestita dal Rateo Passivo e Scritture di Integrazione e Rettifica.

Redazione del Bilancio, principi fondamentali

Un Bilancio d’esercizio deve essere redatto secondo il principio di Competenza Economica derivante dall’Art. 2423 del Codice Civile.

A fine esercizio occorre rilevare tutte le Scritture di Assestamento del Bilancio al fine di determinare sia il risultato d’esercizio che il Patrimonio Aziendale.

Tra le Scritture di Assestamento hanno una particolare importanza le Scritture di Integrazione e Rettifica che ora andremo a vedere in maggiore dettaglio.

Le Scritture di Integrazione e Rettifica

Nell’ambito di questa breve analisi del Rateo Passivo e Scritture di Integrazione e Rettifica partiamo con l’occuparci delle Scritture di Integrazione.

Le Scritture di Integrazione si riferiscono a Costi e Ricavi la cui manifestazione numerica è posticipata rispetto alle Competenze Economiche, in particolare si riferiscono a Costi e Ricavi non registrati precedentemente come possono essere documenti da ricevere o emettere, Tfr, rischi di perdite di crediti eccetera.

Forse più chiaramente possiamo dire che le Scritture di Integrazione sono quelle che si possono solo mettere a posteriori in quanto non quantificabili precedentemente.

Le Scritture di Rettifica sono, invece, relative a Costi e Ricavi la cui manifestazione numerica è anticipata rispetto alle Competenze Economiche e si rivelano diverse a posteriori.

Il Rateo Passivo

Il Rateo Passivo è rappresentato da costi d’esercizio  che sono contabilizzati, però, su esercizi successivi, come potrebbe essere, ad esempio, una fattura di energia che si pone a cavallo tra i due esercizi ma con scadenza nell‘esercizio successivo.

Le rilevazioni del Rateo Passivo determinano evidentemente un incremento dei costi che si riflettono in un peggioramento sulla determinazione del risultato economico dell’esercizio aziendale.

Un altro articolo del Codice Civile, l’Art. 2427 al Comma 1, determina che il Rateo Passivo e il Risconto passivo, ma anche quelli attivi, debbano trovare indicazione in una nota aggiuntiva integrativa, se il loro importo è apprezzabile.

Cosa si intenda per apprezzabile è nel campo dell’interpretazione, è in qualche modo soggettivo e riferito al risultato economico dell’Impresa. Va da se che un ammontare di 20 mila Euro di Rateo Passivo è sicuramente apprezzabile in un esercizio del valore di 100 mila Euro, non lo è se parliamo di milioni di Euro.

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