Agevolazioni Sulla Prima Casa 2016

La Legge di Stabilità per il 2016 ha apportato interessanti novità riguardo all’accesso alle agevolazioni inerenti ai trasferimenti della prima casa.

Dal 1° Gennaio 2016, infatti, chi in passato ha rilevato una prima casa giovando delle agevolazioni previste e, ora decide di acquistarne un’altra senza, però, prima alienare il precedente immobile, ha la possibilità di farlo usufruendo anche per questa volta dei benefici fiscali.

Tuttavia, a una sola condizione, ovvero, l’immobile comprato precedentemente deve essere venduto entro l’anno successivo all’acquisto.

Per quanto riguarda l’accordo di vendita entro l’anno per l’applicazione dell’aliquota del 2%, il Notariato chiarisce che la precedente abitazione acquistata con le agevolazioni deve essere venduta entro un anno dall’acquisto del nuovo immobile.

Tuttavia, se questo non dovesse verificarsi, l’agevolazione scade, ciò vuol dire che sarà necessario pagare la tassa nella misura ordinaria con l”impiego degli interessi di mora e della sanzione amministrativa corrispondente al 30%.

Nel caso in cui, entro il decorso dell’anno, il compratore non desidera più procedere con la vendita dell’abitazione posseduta, sorge il dubbio riguardo l’ammissibilità della presentazione in una richiesta all’ufficio per chiedere il ricalcolo dell’imposta che si deve in sede di registrazione dell’acquisto, cercando di evitare l’applicazione delle convalide, proprio come è stato consentito dall’Agenzia delle Entrate per le conferme di mancato trasferimento della residenza nei diciotto mesi e di non realizzato riacquisto entro l’anno successivamente all’alienazione infranquinquennale.

Per poter avvantaggiarsi delle agevolazioni restano bloccate le condizioni annunciate dalla legge, dunque, parliamo di trasferimenti di immobili di abitazione, tranne che per quelle appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali: la proprietà sia situata nel territorio del Comune in cui il compratore ha o decida entro i diciotto mesi dall’acquisto di stabilire la propria residenza o, se in caso contrario, in quello dove il compratore svolge un’attività personale ossia, se trasferito fuori dall’Italia per motivi di lavoro, e nel caso in cui ha sede il soggetto da cui dipende.

E, nel caso di rogito, l’acquirente affermi di non essere il titolare esclusivo o in comunione con il consorte dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di una casa diversa di abitazione nel territorio del Comune dove è collocata l’abitazione da comprare, tranne il caso in cui si parla di abitazione già acquistata con agevolazioni “prima casa”.

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