Come Calcolare la Tredicesima? E la Quattordicesima?

Come Calcolare la Tredicesima? E la Quattordicesima? Ogni lavoratore aspetta con ansia l’erogazione della Tredicesima (sottinteso mensilità) per acquistare i regali di Natale o per fare fronte al pagamento di qualcosa lasciato indietro.

Sì, perché la Tredicesima viene pagata dai datori di lavoro proprio prima del Natale, come prescritto dalla Legge.

In realtà, questa erogazione aggiuntiva di retribuzione è slegata dal tipo di contratto di lavoro, non dipende dalla categoria di lavoro né dal ruolo lavorativo ma è determinato per legge il diritto a percepirla; qualunque lavoratore dipendente ha diritto alla Tredicesima.

In questo periodo di precarietà del lavoro, tuttavia, esistono delle categorie di lavoratori che non ne hanno diritto: pensiamo ai parasubordinati, come i lavoratori a Partita IVA che sono ufficialmente lavoratori autonomi anche se in realtà sono in tutto e per tutto assimilabili ai lavoratori dipendenti oppure, come sta accadendo sempre più frequentemente, ai lavoratori retribuiti tramite Voucher.

Questi lavoratori, sebbene in regola con la Legge, non hanno diritto alla Tredicesima come alla malattia, infortunio, ferie, Tfr e tutte le parti retributive diverse dalla retribuzione diretta.

La Tredicesima matura nell’anno solare, cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre, il che significa che se un lavoratore viene assunto nel corso dell’anno, avrà diritto alla parte di Tredicesima proporzionale al periodo lavorato nell’anno. Se, per esempio, un lavoratore viene assunto il primo di luglio, avrà diritto a metà della Tredicesima, in quanto avrà lavorato sei mesi, metà dell’anno.

Se un lavoratore viene assunto dopo il 15 del mese, non maturerà il rateo di Tredicesima per quel mese ma il periodo di prova vale ai fini della maturazione.

La Tredicesima, quindi matura in tutte le situazioni in cui l’azienda retribuisce il lavoratore, il che significa che non matura il diritto in tutte le altre situazioni, come possono essere permessi non retribuiti, scioperi, aspettativa.

Nel calcolo della Tredicesima non sono considerate le voci retributive diverse dalla base, ossia gli assegni familiari, ad esempio, non concorrono al calcolo della Tredicesima.

La Quattordicesima, invece, viene erogata ai lavoratori di comparti lavorativi in cui, in virtù di Contratti Collettivi di Lavoro (CCNL), è prevista.

La differenza rispetto alla Tredicesima, quindi, è basilare perché quest’ultima è determinata nel diritto a percepirla, dalla Legge e vale per tutti i lavoratori dipendenti, mentre la Quattordicesima è un istituto contrattuale. In genere viene erogata tra fine giugno e i primi di luglio e segue, nella sua maturazione, le stesse regole della Tredicesima, tranne il fatto che il calcolo della maturazione viene fatto considerando il periodo tra il !° di luglio e il 30 giugno successivo.

E’ facoltà del datore di lavoro suddividerla nelle varie mensilità, come quota aggiuntiva della retribuzione mensile.

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