Prestazione di Lavoro Autonomo Occasionale tra Privati

Con il termine lavoro autonomo occasionale, ci riferiamo a delle prestazioni che vedono la loro fonte normativa negli ordinamenti dell’articolo 2222 c.c. e ss. del c.c. sul contratto d’opera e che, a prescindere dall’importo guadagnato e dalla durata, sono completamente dotate di carattere occasionale e sono totalmente svincolate dalle necessità di coordinamento con l’attività del richiedente.

Per questo motivo, dunque, non è rappresentabile, per queste, la norma giuridica della collaborazione stabile e coordinata. Per quanto concerne il profilo fiscale, i compensi derivanti da tali prestazioni, vengono catalogati come redditi diversi ex art. 67 c. 1 lett. I TUIR.

Mentre, per quanto riguarda il profilo previdenziale, i compensi non vengono assicurati nella Gestione Separata fino al 2003, in quanto non sono considerati dalla L. 335/95. Infatti, dal 1° Gennaio 2004 sono stati, salvaguardati per effetto di altro canone solo per redditi fiscalmente imponibili maggiori di € 5.000 nell’anno civile, considerando la somma dei compensi pagati da tutti i committenti occasionali.

Il lavoratore autonomo occasionale è colui che si obbliga a ultimare dietro corrispettivo un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza rapporto di subordinazione, né potere di coordinamento del richiedente e in via del tutto occasionale.

Differentemente da una collaborazione continuativa e coordinata, a progetto o non, si riconosce per:

  • Completa autonomia del lavoratore, mancando il potere di coordinamento del richiedente;
  • Mancanza del requisito di continuità, essendo tale collaborazione solamente occasionale
  • Mancanza di inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

Il Decreto Legislativo 276/03, regolamentando le collaborazioni coordinative e continuative, ha istituito la disciplina del progetto per tutti i rapporti di lavoro che superano i 30 giorni e/o i € 5.000 nel corso dell’anno civile e per lo stesso richiedente.

Il Ministro del Lavoro ha tenuto a precisare che la disciplina del piano di lavoro non ha annullato le disposizioni di cui al 2222 ss. c.c, quindi anche se dovessero oltrepassare i limiti, non per forza questo rappresenterebbe una collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

I primi € 5.000 annui configurano il limite all’entrata di esenzione contributiva. Dal 1° Gennaio 2004, per i redditi fiscalmente imponibili superiore alla somma di € 5.000 durante l’anno civile, tenendo presente la somma dei compensi corrisposti da tutti i richiedenti occasionali, si prevede un’iscrizione obbligatoria alla Gestione Separata.

I redditi da lavoro autonomo occasionale sono democraticamente classificati fra i “redditi diversi” articolo 67 c. 1 lett I. del TUIR da mostrare nel quadro RL del modello UNICO e 730.

L’articolo 71 c. 2 TUIR afferma che l’imponibile sia ottenuto per differenza tra l’ammontare percepito durante il periodo d’imposta e le spese precisamente legate alla loro produzione.

L’imponibile previdenziale si caratterizza dal compenso lordo distribuito dal lavoratore, dedotte da probabili spese poste a carico del richiedente e risultanti dalla fattura.

Gli obblighi fiscali del sostituto si assolvono impiegando e versando una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20% con codice tributo 1040. La ritenuta fiscale deve essere applicata sul compenso rilevato, al lordo della ritenuta previdenziale a carico del prestatore.

In questo caso il collaboratore si occuperà in sede di dichiarazione dei redditi, a ipotizzare quanto trattenuto ai fini previdenziali nel quadro RP. Qualora i compensi occasionali siano pagati a soggetti non registrati gli obblighi si assolvono unendo e versando una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%.

La ritenuta va calcolata sulla parte obbligatoria dei compensi, estromettendo probabili rimborsi spese non soggetti a Irpef. Trattandosi di titolo d’imposta deve intendersi conclusiva e dunque non deve essere conguagliata in nessuna dichiarazione dei redditi. Oltre ciò, i compensi di lavoro autonomo occasionale non sono assoggettati all’Irpef.

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