Prestazione occasionale e ritenuta d’acconto: come funziona?

Prestazione occasionale e ritenuta d’acconto: come funziona? Il lavoro è sempre più caratterizzato dalla precarietà, termine che si sente spesso e che ricorre ogni qualvolta si dibatta di questi temi. Cosa si intende, esattamente per precario?

La risposta è semplice: un lavoro precario si definisce tale quando non ha un carattere garantito sotto l’aspetto della continuità nel tempo.

La dinamica del lavoro ha implementato questo termine di altri significati che implicano la scarsità o l’assenza di tutele e garanzie che caratterizzano un lavoro continuativo e regolato da contratti di dipendenza o subordinazione.

Una delle forme di precariato lavorativo ultimamente più in discussione è quello retribuito attraverso i Voucher, in cui il lavoratore spesso svolge il medesimo lavoro dei lavoratori regolarmente assunti ma viene pagato attraverso dei “buoni” senza aver alcun diritto agli istituti contrattuali dei lavoratori dipendenti, quali, ad esempio, la malattia retribuita, la tredicesima, le ferie, la liquidazione.

Talvolta può realizzarsi la situazione in cui una persona svolga attività lavorative per conto di più persone o aziende, per periodi brevissimi, prestando la propria opera soltanto quando occorre, in maniera occasionale.

In questi casi si può parlare di Prestazione lavorativa occasionale, caratterizzata, appunto, dalla prestazione di un’attività produttiva o di servizio ogni tanto, per la quale non può essere configurabile nessun rapporto lavorativo con una certa continuità.

Naturalmente il datore di lavoro, o committente, non ha la possibilità pratica di instaurare un rapporto lavorativo normato, se non in termini minimi previsti dalla legge.

Naturalmente il lavoratore, che può prestare la propria opera per più committenti, deve avere la sua remunerazione e pagare le tasse relative e per questo la legge ha previsto l’istituto della ritenuta d’acconto.

Prestazione Occasionale e Ritenuta d’Acconto, Cosa Sapere?

Sostanzialmente la persona che presta occasionalmente la propria opera viene retribuito al prezzo pattuito ma deve emettere una ricevuta corredata da marca da bollo come una comune fattura, indicando la natura della prestazione, la data di emissione della ricevuta e quella relativa alla prestazione, i propri dati e quelli del committente.

Per la parte retributiva deve essere indicato l’importo lordo su cui calcolare la ritenuta del 20% e infine la somma che deve percepire al netto.

La firma completa la ricevuta. La ritenuta deve essere versata dal committente all’Agenzia delle Entrate e il totale delle ricevute con l’indicazione delle ritenute versate deve essere inserita nella dichiarazione dei redditi. 

La legge indica una somma di reddito su cui non vengono applicate imposte, denominata No Tax Area, per l’anno prossimo determinata in poco più di 8 mila Euro.

Se i redditi non superano tale tetto, l’Agenzia delle Entrate provvederà l’anno successivo a restituire le somme versate a titolo di ritenuta d’acconto. 

Occorre considerare che è stabilito un massimo di reddito annuale da prestazione occasionale corrispondente ad un lordo di 5000 Euro.

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